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Il Gratuito Patrocinio |
IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E CONTABILE (D.P.R. 30/05/2002 n. 115, così come modificato dalla Legge n. 25/2005) |
Oltre che nel processo penale, è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate. Il limite di reddito per beneficiare del patrocinio a spese dello stato è di € 9.296,22: si tratta del reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando la controversia ha per oggetto diritti della personalità o interessi confliggenti con altri componenti il nucleo familiare, conviventi (ad. nel giudizio di separazione personale dei coniugi). L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e deve essere autenticata dal difensore oppure siglata dal richiedente in presenza dell’addetto alla ricezione dell’istanza oppure può essere apposta in precedenza ma, in questo caso, deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. L’istanza, in carta semplice, deve contenere a pena di inammissibilità: A) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente; B) le generalità complete ed i codici fiscali dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica; C) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini; D) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione; E) le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si chiede l’ammissione; Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, le Sezioni riunite o giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell’Ordine del distretto di Corte d’Appello del luogo dove ha sede il giudice che emesso il provvedimento impugnato. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato scelto anche al di fuori del distretto sopra indicato. Il Consiglio dell’Ordine, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, verificata l’ammissibilità della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti, ammette in via anticipata e provvisoria l’istante al patrocinio a spese dello stato. Al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, l’Autorità Giudiziaria che proceduto effettuerà la liquidazione dell’onorario e delle spettanti al difensore su istanza del medesimo. E’ assolutamente vietato per il difensore chiedere o percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo. Ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale. Il patrocinio a spese dello stato può essere richiesto anche per la nomina del consulente tecnico di parte.
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