Verbum sat sapienti est

Studio Legale Maccarone

Le Spese Legali

Per “spese legali” si intendono genericamente tutte le somme dovute al difensore per la prestazione svolta in favore del proprio assistito e comprendono il rimborso delle spese giustificate (c.d. spese vive) nonché i diritti e gli onorari di avvocato previsti dalla Tariffa Forense.

Le c.d. spese vive

Le spese vive comprendono tutte quelle spese che non rappresentano alcun guadagno per l’avvocato ma che sono necessarie per l’espletamento dell’attività difensiva.

Meritano particolare attenzione quelle spese necessarie per accedere al servizio “giustizia”.

Ad esempio, per la notifica degli atti giudiziari, che si svolge attraverso l’intervento dell’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (U.N.E.P.), è richiesto il pagamento di una somma che varia a seconda della natura dell’atto, della distanza del luogo in cui si trova il destinatario della notifica, etc. Così come è richiesto il pagamento di una somma per ottenere dagli Ufficiali Giudiziari l’esecuzione dei pignoramenti (mobiliari, presso terzi ed immobiliari).

Ulteriore spesa tipica è il diritto che si paga all’ufficio competente per il rilascio di copie degli atti (la somma varia a seconda del numero delle copie e del numero di pagine di ogni copia).

Così come sono soggetti alla spesa della registrazione quasi tutti gli atti giudiziari (sentenza, decreto ingiuntivo, etc.).

Tuttavia ciò che incide in modo particolare sul costo di una causa è il contributo unificato.

Introdotto nel 2002 per sostituire l’applicazione della marche da bollo sui singoli atti, consiste nel pagamento anticipato di una somma unica indipendentemente dalla durata del giudizio.

L’importo del contributo unificato dipende sia dal valore del giudizio sia dalla natura del giudizio (esistono alcuni tipi di controversie che sono esenti da spese: ad esempio le controversie in materia di lavoro, i procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio, i procedimenti di equa riparazione, etc.).

Qui di seguito si riporta una tabella esemplificativa del contributo unificato:

 

Al momento dell’iscrizione a ruolo è richiesto altresì il pagamento della somma di € 8,00 a titolo di anticipazione forfettaria dai privati all’erario per le notificazioni a richiesta dell’Ufficio nel processo civile.

I Diritti e gli Onorari di Avvocato

 

TARIFFA FORENSE

Oltre al rimborso delle spese vive, sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente i diritti e gli onorari indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

La tariffa forense distingue per le prestazioni in materia civile, amministrativa e tributaria, i diritti e gli onorari di avvocato.

I diritti sono previsti in misura fissa e variano a seconda del valore del procedimento.

Gli onorari invece, oltre a variare a seconda del valore del procedimento, vanno da un minimo ad un massimo.

Oltre ai diritti ed agli onorari, all’avvocato è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti.

Ed infine, il cliente dovrà pagare all’avvocato la Cassa Avvocati (CPA) pari al 2% sull’imponibile (ossia diritti + onorari + spese generali) e l’IVA da calcolarsi sull’imponibile sommato alla cassa avvocati.

Le attuali tariffe forensi sono consultabili all’indirizzo www.avvocati.it.

 

 

PATTO DI QUOTA LITE

L’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, in materia di disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali ha recentemente innovato il criterio di determinazione dei compensi professionali, prevedendo la possibilità - per il cliente e per l’avvocato - di fissare preventivamente i parametri facendo riferimento non più alla tariffa professionale bensì all’esito della causa. In particolare, il nuovo testo dell’art. 2233 cod. civ.  prevede espressamente che sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, eliminando così il divieto del patto di quota lite.

In poche parole, il professionista ed il cliente potranno stabilire, necessariamente per iscritto, che in caso di vittoria il compenso sarà determinato (ad esempio) in misura pari al 25% della somma effettivamente incassata dal cliente; mentre in caso di sconfitta, il cliente non dovrà pagare nulla al professionista il quale si assume per intero il rischio dell’insuccesso, compresa l’anticipazione delle c.d. spese vive.

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Valore Giudizio

Importo Contributo

Fino ad € 1.100,00

             30,00

Da € 1.100,01 ad € 5.200,00

             70,00

 

Da € 5.200,01 ad € 26.000,00

           170,00

Da € 26.000,01 ad € 52.000,00

           340,00

Da € 52.000,01 ad € 260.000,00

           500,00

Da € 260.000,01 ad € 520.000,00

           800,00

Oltre € 520.000,01

        1.110,00

Esecuzioni Immobiliari

           200,00

Esecuzioni mobiliari sino ad € 2.500,00

Nulla è dovuto

Esecuzioni mobiliari superiori ad € 2.500,01

           100,00

Valore indeterminato per i giudizi di competenza del Tribunale

           340,00

Valore indeterminato per i giudizi di Competenza del Giudice di Pace

           170,00

Valore indeterminato per i giudizi Amministrativi

           340,00

Procedimenti Speciali Libro IV CPC, Titolo I, capo I, III, e IV

Ingiunzioni di pagamento (Art. 633 e segg.)

Procedimenti Cautelari da Art. 669 bis sino ad Art. 700 cpc

Ricorsi possessori, Denunzia di Nuova Opera e di Danno Temuto

Contributo ridotto alla metà del do-vuto relati-vamente al valore della controversia

Cautelari in corso di causa

Nulla è dovuto
Sfratto per Morosità

Il Contributo si determina in base all’importo dei canoni scaduti alla data della notifica dell’atto di citazione.

Ridotto alla metà del dovuto

Licenza per Finita Locazione

Il Contributo si determina in base all’importo del canone annuo

Ridotto alla metà del dovuto

Giudizi opposizioni a D.I. ed alle Sentenze di fallimento

Ridotto alla metà del dovuto

Interdizione ed Inabilitazione da Art. 712 ad Art. 720 cpc

Procedimenti di volontaria giurisdizione

Procedimenti speciali libro IV, titolo II, capo VI cpc (proc. in camera di consiglio)

             70,00

Giudizi ex Art. 91 RD 267/42

                   672,00

Istanze di Fallimento (equiparate alle istanze in Camera di Consiglio)

             70,00

Istanze di Ammissione al Passivo Fallimentare

Nulla è dovuto

Istanze Tardive di ammissione al Passivo Fallimentare

In base al valore del Giudizio

Opposizione agli atti esecutivi

           120,00

Opposizione all’Esecuzione ed Opposizione all’esecuzione di Terzo

In base al valore del Giudizio

Procedimenti Esecutivi per Consegna e Rilascio

Nulla è dovuto

Procedimenti in Materia di Locazione, Comodato, Occupazione Senza Titolo e di Impugnazione di Delibere condominiali

           103,30

Procedimenti Esecutivi per Consegna e Rilascio

Nulla è dovuto

Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.

- Separazione Personale dei Coniugi

- Cessazione degli effetti civili del matrimonio

Nulla è dovuto

Tutti i Giudizi promossi da Soggetti ammessi al gratuito patrocinio

Nulla è dovuto

Azione Civile in sede penale (senza richiesta di risarcimento)

Nulla è dovuto

Azione Civile in sede penale (con richiesta di risarcimento)

Nulla è dovuto

In caso di ac coglimento della doman-da e quindi di condanna dell’imputa-to al risarci-mento, il contributo è prenotato a debito.